Fattura elettronica i nuovi controlli dello SDI

NOTIFICA DI SCARTO: i nuovi controlli dello SDI

Oggi vorremmo fare maggiore chiarezza sulle regole, ancora più ferree, del processo di fatturazione elettronica e nello specifico parlare dei nuovi controlli, che l’Agenzia delle Entrate ha introdotto a partire dal 31 Luglio 2019, da parte dello SDI.

Prima di entrare nel dettaglio, ricordiamo come regola principale quella di monitorare, sempre dopo l’invio, gli "esiti" delle fatture e di rettificare le “notifiche di scarto”, entro 5 giorni dalla data di notifica.

Esiti generici

  • In attesa di Esito
    • La fattura è in attesa di esser inoltrata al destinatario da parte dello SdI.
      Potrebbe accadere che questo stato rimanga per diverso tempo a causa di problemi sui server dell'AdE, in questo caso se l'esito dovesse rimanere invariato a lungo (più di 15 giorni) è consigliato ripetere l'invio. Quando successivamente la prima fattura verrà lavorata dallo SdI, automaticamente sarà scartata in quanto duplicata.
  • Mancata Consegna 
    • La fattura è stata inviata correttamente allo SdI il quale però non è riuscito a consegnarla al cliente.
      Alcune cause della mancata consegna possono esser:
      • Nella fattura non è stato indicato il codice destinatario / indirizzo PEC e nel cassetto fiscale del destinatario non presente il canale predefinito di ricezione fatture
      • Il destinatario ha la casella PEC piena
      • Il cliente è un utente privato e non possiede né PEC né codice destinatario

           Comunque la fattura elettronica è disponibile nel cassetto fiscale del cliente pertanto può esser reperita in qualsiasi momento.

  • Notifica di scarto
    • La fattura è stata scartata in quanto sono presenti uno o più errori.
      In questo caso sarà possibile, entro 5 giorni dalla data di notifica, procedere in uno dei seguenti modi:
      • Apportare le eventuali modifiche alla fattura e reinviarla.
      • Riutilizzare il documento per altro destinatario.

»»» Solo Fatture B2B(tra aziende private)

  • Ricevuta di Consegna 
    • La fattura è stata inviata e consegnata all'indirizzo scelto dal cliente.

 »»» Solo Fatture PA(verso la Pubblica Amministrazione)

  • Ricevuta di Consegna   
    • La fattura è stata inviata e consegnata al destinatario.
      Trascorsi 15gg dalla data di consegna, se il destinatario non procederà ad accettare o rifiutare la fattura, verrà automaticamente impostata come "Decorrenza termini (DT)".
  • Decorrenza termini 
    • La fattura è considerata accettata ("Esito Committente Accettazione ") in quanto sono trascorsi i 15gg di tempo dalla data di consegna.
  • Esito Committente Accettazione 
    • La fattura è stata accettata dal destinatario.
  • Esito Committente Rifiuto 
    • La fattura è stata rifiutata dal destinatario.
      In questo caso sarà possibile, entro 5 giorni dalla data di notifica, procedere in uno dei seguenti modi:
      • Apportare le eventuali modifiche alla fattura e reinviarla
      • Riutilizzare il documento per altro destinatario

Di seguito sono indicati i controlli e i nuovi codici errore che potresti ricevere qualora una fattura venisse scartata:

  1. il corretto utilizzo del codice destinatario “XXXXXXX” (codice di errore 00313): riguarda il controllo che lo SdI effettua sul codice destinatario, in caso di fattura emessa nei confronti di un soggetto non residente in Italia. Sarà verificato che il campo IdPaese del cessionario/committente contenga un valore diverso da “IT”, se ciò non si verificasse, la fattura sarà scartata.
  2. nei casi di autofattura, che la partita IVA del cedente/prestatore non sia cessata da più di 5 anni (codice di errore 00323): l’autofattura (Tipo Documento TD20) viene scartata qualora la PIVA è cessata da più di 5 anni dalla data del documento.
  3. la coerenza di partita IVA e codice fiscale (se entrambi presenti) sia per il cedente/prestatore, che per il cessionario/committente (codice di errore 00320 e 00324). Parziale soluzione al problema del Codice Fiscale non corretto, potrebbe essere quello di non inserire più questo dato nel momento in cui si è in possesso della PIVA, dal momento che non sarebbe più un elemento obbligatorio in fattura.
  4. la corretta valorizzazione del codice fiscale, sia per il cedente/prestatore, che per il cessionario/committente, nei casi in cui la partita IVA sia quella di un gruppo IVA (codice di errore 00321, 00322, 00325, 00326).  E’ importante aver chiaro che nei casi di gruppo IVA, il Codice Fiscale è un dato obbligatorio utile a distinguere le diverse società appartenenti al gruppo: Partita IVA = Partita IVA del gruppo IVA  Codice Fiscale =C.F. della singola società
  5. che l’indirizzo PEC indicato nel campo PEC Destinatario non corrisponda ad una casella PEC del SdI (codice di errore 00330).

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